Opportunità

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Cosa è lo stage (o tirocinio)?

Come funziona, a chi si rivolge, chi può proporlo, quanto dura, a cosa serve: ecco i quesiti più comuni su una delle opportunità di più diffuse per entrare in contatto con il mondo del lavoro

Il tirocinio o stage, è un periodo di formazione on the job presso un'azienda o un ente, che costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di acquisizione di specifiche professionalità.

Il rapporto di stage richiede l'incontro di tre soggetti:

  • il tirocinante,
  • il soggetto ospitante - azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici, ecc.
  • l'ente promotore - università, scuole superiori (pubbliche e private), provveditorati agli studi, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro autorizzate dalle Regioni.

Tipologia, destinatari e durata
Esistono diverse tipologie di tirocinio/stage a seconda delle finalità, delle categorie di soggetti interessati, degli enti proponenti.

  • Tirocinio curriculare previsto nei piani di studio degli istituti scolastici e delle università a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
    Destinari: studenti che frequentano la scuola secondaria, studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari.
    Durata: massimo 4 mesi per gli studenti di scuola secondaria, massimo 12 mesi per gli altri
    Crediti formativi: questa tipologia di stage può consentire l'acquisizione di crediti formativi se qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi in corso. Per gli studenti della scuola superiore, l'eventuale credito ottenuto si aggiungerà al punteggio riportato nelle prove scritte e orali dell'esame di maturità, mentre per gli studenti universitari le modalità di conteggio dei crediti ottenuti vengono stabilite autonomamente da ogni Ateneo.
  • Tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro mediante una formazione a contatto diretto con il mondo del lavoro.
    Destinatari: neodiplomati e neolaureati di I e di II livello entro e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo.
    Durata: massimo 6 mesi
  • Tirocinio di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro finalizzato a percorsi di recupero occupazionale.
    Destinatari: inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità, e lavoratori in cassa integrazione sulla base di specifici accordi.
    Durata: massimo 12 mesi
  • Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale
    Durata: massimo 24 mesi per i disabili, massimo 12 mesi per persone svantaggiate

Sono sottoposti a regole specifiche i tirocini promossi a favore degli immigrati nell’ambito dei decreti flussi (previsti dall’articolo 27, lettera f - Testo Unico 286 del 1998); i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, che restano disciplinati da normative di settore; i tirocini transanazionali e nell'ambito dei programmi europei (Lifelong Learning Programme).

Modalità di attivazione e svolgimento
Lo stage viene attivato sulla base di una convenzione stipulata tra l'ente promotore e il soggetto ospitante, corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro che contiene indicazioni sulla durata, l'orario di lavoro, la posizione assicurativa, nonché su obiettivi, modalità, facilitazioni, obblighi e impegni del tirocinante.
I soggetti promotori devono inoltre obbligatoriamente provvedere all'assicurazione degli stagisti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
Sia il soggetto promotore che l'ospitante dovranno prevedere un tutor/referente che seguiranno il tirocinante nel corso dell'esperienza.
Al termine dell'esperienza, il tirocino viene registrato sul Libretto formativo del cittadino e il soggetto promotore rilascia un'attestazione dell'attività svolta e delle compenze acquisite.

Linee guida in materia di tirocini
Come previsto dalla Riforma del mercato del lavoro, il 24 gennaio 2013, Governo, Regioni e Province autonome hanno approvato le Linee guida in materia di tirocini con l’intento di stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia ed evitare abusi o un uso distorto dei tirocini, sostenendo il ricorso all'apprendistato come canale preferenziale di accesso dei giovani al lavoro. Le linee guida dovranno essere recepite entro 6 mesi dalle Regioni, che potranno eventualmente anche migliorare gli standard stabiliti.

Le nuove regole si applicano esclusivamente ai tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro e ai tirocini formativi/inserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Sono esclusi quindi i tirocini curriculari inseriti nei percorsi formativi di atenei e scuole, i periodi di pratica professionale, gli stage transnazionali (come i tirocini del Programma Leonardo) e quelli estivi.

Le regole si applicano anche per i casi in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.

Tra le novità introdotte:

  • Indennità minima garantita - tutti i tirocinanti devono percepire un'indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili; l'indennità non viene corrisposta ai fruitori di ammortizzatori sociali. La percezione dell'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
  • Il tirocinio non può essere utilizzato per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
  • I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o sostituire lavoratori assenti per malattia, maternità o ferie.
  • Le Regioni possono fissare il numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'azienda ospitante. In assenza di regolamentazione regionale, le imprese fino a 5 addetti a tempo indeterminato possono avere un solo tirocinante; quelle tra 6 e 20, non più di due; quelle oltre i 20 dipendenti, in misura non superiore al 10% dei lavoratori a tempo indeterminato.

Il testo delle Linee guida in materia di tirocini è disponibile in versione integrale sul sito di ClicLavoro, dove è presente anche una sezione di approfondimento con le FAQ.

Informazioni

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - URP

Indirizzo: Via Dandolo, 3 - 00153 ROMA (RM)

Telefono: 06.58492377 - 06.58492755 - 06.58492379 - 06.58492796 - 06.58492803

Fax: 06.58492057

Email: urp@istruzione.it

Sito web: http://www.istruzione.it

Parole chiave

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Ultimo aggiornamento 06/02/2013